Comportamento colposo del pedone e superamento della presunzione di colpa esclusiva del veicolo investitore prevista dall’art. 2054 c.c.

Comportamento colposo del pedone e superamento della presunzione di colpa esclusiva del veicolo investitore prevista dall’art. 2054 c.c.
25 Maggio 2020: Comportamento colposo del pedone e superamento della presunzione di colpa esclusiva del veicolo investitore prevista dall’art. 2054 c.c. 25 Maggio 2020

Il comportamento imperito e/o negligente di un pedone, che attraversi in prossimità delle strisce pedonali, è idoneo a giustificare il superamento della presunzione di colpa esclusiva del veicolo investitore prevista dall’art. 2054 c.c.?

La terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5627, ha risposto negativamente al quesito e ha affermato che l’eventuale colpa del pedone non è comunque idonea, di per sé, a determinare il superamento della presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente ex art. 2054 c.c., dovendo altresì questi dimostrare che la condotta del pedone non sia stata prevedibile ed evitabile. 

IL CASO. Caia era stata investita, mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali, dal motociclo guidato da Tizio, il quale percorreva una corsia preferenziale in senso di marcia vietato. A causa del predetto sinistro Caia aveva riportato delle severe lesioni personali e, quindi, aveva agito in giudizio contro il conducente, il proprietario del motoveicolo e la compagnia assicurativa che garantiva quest’ultimo per la responsabilità civile.

Il Tribunale aveva riconosciuto l’esclusiva responsabilità del conducente, ex art. 2054 c.c., e quindi aveva condannato i convenuti al risarcimento del danno nei confronti della danneggiata che aveva riportato una invalidità permanente.

La sentenza di primo grado veniva però impugnata. All’esito del procedimento d’appello la Corte riformava la sentenza di primo grado riconoscendo la sussistenza di una cooperazione colposa di Caia, nella misura del 30%, in quanto costei aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali, senza prestare attenzione al veicolo investitore che sopraggiungeva. Avverso la sentenza della Corte d’appello, Caia proponeva ricorso avanti la Corte di Cassazione.

LA DECISIONE. La Suprema Corte si è soffermata, anzitutto, ad esaminare il rapporto tra l’art. 1227, co. I, c.c. e l’art. 2054 c.c. ed ha confermato che la condotta colposa del pedone può avere incidenza sulla responsabilità nel sinistro, di modo che la liquidazione del danno si riduce quando sia frutto della colpa di entrambi.

Tuttavia, ha, altresì, affermato che, prescrivendo l’art. 2054 c.c. una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, la sua condotta deve essere valutata in modo rigoroso, e quella del pedone sempre in rapporto alla diligenza richiesta al conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

A parere della Corte, quindi, la prova liberatoria può essere raggiunta dall’investitore «solo se l’imprudenza del pedone si presenti come condotta imprevedibile».

In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che «in sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento».

Il concetto viene meglio chiarito nel prosieguo della motivazione, sancendo che «qualora la situazione di pericolo è di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo. In sostanza, l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante. Se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone era in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno era evitabile da parte del conducente»

I giudici di legittimità non si sono occupati, quindi, di vagliare la sussistenza o meno di una condotta colposa di Tizia (trattandosi di un giudizio nel merito, a loro precluso), ma hanno espresso un importante principio di diritto, ossia che l’eventuale colpa del pedone non è comunque idonea, di per sé, a determinare il superamento della presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente ex art. 2054 c.c., dovendo questi dimostrare altresì che la condotta colposa del pedone non sia stata prevedibile o evitabile. 

La Corte ha, quindi, accolto il ricorso e rinviato alla Corte di appello in diversa composizione.

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